Italian court dismisses appeal for nullity due to generic factual grounds unrelated to the original judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Gravino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the two grounds for nullity—violations of Articles 530 of the Code of Criminal Procedure and 133 of the Penal Code—to be merely factual and generic. Consequently, the court ruled that these arguments did not correlate with the specific reasoning of the appealed judgment from the Court of Appeal of Naples.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal alleging nullity based on generic factual assertions that do not specifically address the reasoning of the contested judgment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINO GENNARO nato a NAPOLI il 30/08/1976 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Gravino, che deducono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché fattuali e generici, non correlandosi in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.