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Ordinanza — n. 37071/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for false declaration of unauthenticated digital application for social benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a €3,000 fine. The appellant argued that her digital application for the citizen's income lacked the required signature under the Digital Code, yet the INPS had already granted the benefit. The court ruled that such an unsigned digital submission constitutes a false declaration under the relevant decree, regardless of whether the benefit was ultimately paid.

Regesto Legislator

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Art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: A false declaration contained in a telematically submitted application for social benefits, lacking the signature required by the Digital Code, constitutes the crime of false declaration even if the benefit was subsequently granted.

Parole chiave

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false declaration crime digital signature requirements social benefit application telematic submission rules inadmissible appeal criminal penalty fine Digital Code compliance inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd.
Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26
65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI FRANCESCA MARIA VINCENZA nato a MARSALA il 25/05/1978 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Francesca Maria Vincenza Rami, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005 per essere la domanda per la concessione del reddito di cittadinanza priva di sottoscrizione, è manifestamente infondato, avendo questa Corte già affermato il principio, qui da confermare, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.