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Ordinanza — n. 37069/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to produce prior judgment copies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce copies of prior judgments requested for recognition of continuity. Although the appellant cited specific dates of previous rulings, the lower court noted that the Tribunal of Bergamo had not addressed continuity and the defense never submitted the documents. The court ruled that the obligation to produce copies applies during the trial phase, not merely in execution, and since no fault was found in the determination of inadmissibility, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An accused requesting recognition of continuity with already judged facts must produce copies of the relevant judgments, as merely citing their details is insufficient and the execution phase provision does not apply analogically to the trial phase.

Parole chiave

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recognition of continuity production of evidence inadmissibility of appeal prior judgments court costs and fine cognizione del ricorso per cassazione esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 671 cod. proc. pen. st.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01
pen., dettata per la sola fase esecutiva (da ultimo, Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01), fase che, nella vicenda in esame, potrà essere attivata dall'interessato ai sensi dell'art.671 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROIANNI MASSIMILIANO MARIA nato a ROMA il 17/07/1966 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Maria Mastroianni, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già definitivamente giudicati con sentenze emesse dal Tribunale di Vicenza il 11.01.2019 e dal Tribunale di Milano il 07.07.2021, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato, per un verso, che non risulta che il Tribunale di Bergamo si sia espresso sulla continuazione, e, per altro verso, che la difesa nemmeno aveva prodotto in giudizio le sentenze in questione, in ciò facendo corretta del principio secondo cui, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento della continuazione con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (da ultimo, Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01), fase che, nella vicenda in esame, potrà essere attivata dall'interessato ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.