Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual challenges already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adriano Scopelliti inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Scopelliti argued a lack of motivation regarding his criminal liability, but the court found his objections were generic factual attacks on evidence already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed because it merely reproduced previously dismissed factual criticisms without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic factual censure that has already been adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOPELLITI ADRIANO nato a REGGIO CALABRIA il 22/03/1976 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Scopelliti, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito che l'imputato era stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dal teste Caliciuri, appartenente alla Polizia di Stato, allo stadio di Oreste Granillo di Reggio Calabria, nel corso della partita di calcio Reggina-Casertana, quando, invece, lo Scopelliti, attinto da Daspo, avrebbe dovuto recarsi a firmare in questura in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio disputate dalla Reggina (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.