Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of critical analysis of sentencing rationale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Guadagno's appeal inadmissible for being totally generic and lacking critical engagement with the lower court's reasoning. The appellant argued for a sentence reduction, but the court found his reliance on jurisprudential maxims without specific comparison to the facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is totally generic, developed merely by citing jurisprudential maxims without any critical comparison with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO GIOVANNI nato a ACERRA il 14/07/1956 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Guadagno, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo il motivo sviluppato mediante la citazione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la congruità della pena in considerazione della obiettiva gravità del reato, desumibile dal consistente quantitativo di t.l.e. sequestro, dal collegamento con un più ampio contesto criminale e dall'assenza di segnali di resipiscenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.