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Ordinanza — n. 37062/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Terracciano's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The lower court had already identified the defendant's prior criminal record as a valid obstacle to leniency, rendering the appeal's claim of a motivation defect unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Terracciano was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal alleging a defect in the motivation for denying generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has logically identified the defendant's prior criminal record as the specific obstacle to leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record defect in motivation inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione attenuazione della pena precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO GIOVANNI nato a ACERRA il 27/07/1981 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Terracciano, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione, a quanto è dato comprendere, al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, avendo la Corte di merito, con logica motivazione, individuato, quale elemento ostativo a una mitigazione della pena, i precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.