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Ordinanza — n. 37061/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of specific factual arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Mario Cicatiello and Davide Forcinelli inadmissible. The court rejected the arguments as generic for failing to specifically confront the lower court's reasoning on social danger and generic mitigating circumstances, and for lacking specific factual grounds regarding the fine calculation. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 133-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic complaints or failure to link facts to legal norms result in inadmissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds violation of motivation inadmissible appeal drug trafficking charges procedural costs traffico aggravato di cocaina importazione illegale di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 cod. pen.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
Art. 133-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
197979 - 01), ciò che non è dato ravvisare nel caso di specie; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
197979 - 01), ciò che non è dato ravvisare nel caso di specie; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4066 del 03/02/1994, Zanardini
Sez. 6, n. 4066 del 03/02/1994, Zanardini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICATIELLO MARIO nato a NAPOLI il 02/04/1979 FORCINELLI DAVIDE nato a ROMA il 07/11/1979 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mario Cicatiello, che deduce la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, alla luce dei gravi fatti commessi dal 2016 al 2023, per i quali l'imputato è stato definitivamente condannato, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il reato qui al vaglio, ossia la detenzione di ben 1.200 kg. di t.l.e., sia espressione di una maggiore pericolosità sociale; rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mario Cicatiello, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. e considerando che, in ogni caso, la Corte di merito ha individuato, quale elementi ostativi a un più favorevole bilanciamento, l'accertato collegamento internazionale nel commercio di tabacco illegale e l'ingente quantitativo di merce sequestrate; rilevato che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Davide Forcinelli, che deduce la violazione dell'art. 133-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto, tale norma, diretta ad adeguare la commisurazione della pena pecuniaria alle condizioni economiche dell'imputato, non esime la parte impugnante dall'osservanza delle regole che sono proprie dell'impugnazione proposta, tra cui quella di esporre, a pena di inammissibilità, in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della doglianza (cfr.

Sez. 6, n. 4066 del 03/02/1994, Zanardini, Rv. 197979 - 01), ciò che non è dato ravvisare nel caso di specie; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma., il 31 ottobre 202