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Ordinanza — n. 37060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for tax fraud due to inadmissible factual challenges and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Raffaele Oppido inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Oppido challenged the lower court's finding of criminal liability regarding false invoices and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as fact-based censure already properly examined by the appellate court and deemed the request for leniency too generic to merit review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: Appeals based on factual errors regarding criminal liability or generic requests for mitigating circumstances are inadmissible if the lower court has already adequately addressed the issues with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual censure mitigating circumstances tax fraud liability procedural costs fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616-bis cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000
in riferimento al capo B), che non trova applicazione l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui, come nella specie, l'agente cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore di fatto della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
74 del 2000, nel caso in cui, come nella specie, l'agente cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore di fatto della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, Dentice
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPPIDO RAFFAELE nato a CROTONE il 08/10/1977 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Oppido, che deducono il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché deducono censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ribadito:

1) in relazione al capo A), che la falsità delle operazioni di cui alla fattura in contestazione è desumibile da una serie di elementi, che sono puntualmente indicati a p. 8 della sentenza impugnata;

2) in riferimento al capo B), che non trova applicazione l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui, come nella specie, l'agente cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore di fatto della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (cfr. Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01);

3) con riguardo al capo D), che l'imputato è risultato essere amministratore di fatto della società in questione, beneficiaria della fattura oggettivamente falsa e utilizzata nella propria dichiarazione fiscale, anche sotto la formale amministrazione di Giovanni Niero, come provato dalla deposizione del commercialista e dagli esiti degli accertamenti bancari, da cui è emerso che l'Oppido esercitava la delega sui conti della società nel 2014 e nel 2015; considerato che il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per genericità, perché, pur prescindendo dell'esistenza di un precedente penale, la Corte di merito non ha ravvisato alcun elemento valorizzabile a tale scopo - peraltro nemmeno indicato dal ricorrente -, in ciò facendo buon governo del principio, giusto il quale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 otto