Criminal appeal dismissed because defense lawyer was not registered on the special Cassationists' roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defending lawyer, Clara Casillo, was not registered on the special roll of Cassationists. The Tribunal of Noia had issued the ruling under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, and the defense argued for the appeal's validity despite this registration issue. The court ruled that the lack of registration constituted a fatal procedural defect, resulting in the dismissal of the appeal and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed by a lawyer not enrolled in the special roll of Cassationists is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and a pecuniary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU RUIPING nato il 09/10/1979 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso promosso dall'avv. Clara Casillo, nell'interesse di Wu Ruiping, avverso la sentenza di emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Noia il 17 giugno 202b è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.