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Ordinanza — n. 37058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud charges for issuing fake invoices, citing lack of factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Spataro's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Spataro argued the lower court erred in fact-finding regarding his criminal liability for the 'carousel fraud' scheme. The court rejected this, noting Spataro admitted to being a mere follower of the fraud mastermind and that his unrelated construction background proved the sole purpose of his company was to issue over three million euros in non-existent invoices.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.; The appeal is inadmissible when the alleged factual errors are merely reiterations of arguments already properly examined and dismissed by the court of first instance, which has correctly established the defendant's admission to the fraud scheme and the lack of legitimate business purpose for the entity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility carousel fraud scheme factual error argument false invoicing operations procedural dismissal rules truffa per mestiere lotta contro la frode reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 111 c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO GIUSEPPE nato a PACHINO il 07/06/1953 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Spataro, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ribadito la piena adesione dell'imputato alla "frode carosello" - peraltro non contestata - posto che lo stesso Spataro (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ha dichiarato di essere in società insieme al Babetto - ovvero il dominus della vicenda, rispetto al quale egli sarebbe stato mero gregario - e considerando che la ditta individuale, all'uopo costituita, di cui l'imputato era titolare, aveva come oggetto sociale la commercializzazione di bevande, mentre lo Spataro aveva sempre lavorato nel settore edile, a dimostrazione che detta società non aveva altro scopo che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ordine di oltre tre milioni di euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.