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Ordinanza — n. 37054/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing facts already reviewed and denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Silipo's appeal inadmissible for two primary reasons. First, the court rejected the claim regarding professional liability, noting that the lower court correctly established that tax filing duties are personal and non-delegable. Second, the appeal's challenge to the denial of generic mitigating circumstances and recidivism was dismissed because the lower court thoroughly analyzed Silipo's criminal record to justify increased criminal capacity. Consequently, the appeal was rejected without finding fault in the lower court's reasoning, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The appeal is inadmissible when it relies on generic factual censure already adequately examined by the court of first instance, or when it challenges the denial of mitigating circumstances based on a criminal record that objectively demonstrates increased criminal capacity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual censure non-delegable duty criminal record analysis recidivism application tax filing liability procedural dismissal dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e, per altro verso giustifica l'applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti oggetto del presente processo sono chiaramente espressivi di una accresciuta capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
10 e 11 della sentenza impugnata, per un verso è ostativo a una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod.
Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
10 e 11 della sentenza impugnata, per un verso è ostativo a una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e, per altro verso giustifica l'applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti oggetto del presente processo sono chiaramente espressivi di una accresciuta capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILIPO ANTONIO nato a CUTRO il 06/10/1969 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Antonio Silipo, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, nel confutare la peraltro fumosa versione dell'imputato, ha correttamente ribadito il principio secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'esclusione della ritenuta recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con logica motivazione, ha ritenuto che il nutrito curriculum criminale dell'imputato, analiticamente analizzato alle pp. 10 e 11 della sentenza impugnata, per un verso è ostativo a una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., e, per altro verso giustifica l'applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti oggetto del presente processo sono chiaramente espressivi di una accresciuta capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.