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Ordinanza — n. 37053/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft habitualness, citing prior convictions and established legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Hammi Iskander, argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming a lack of habitual behavior despite having three prior theft convictions and one prior violation of the recidivism statute. The court rejected this claim by applying the established principle that crimes of the same kind include those violating different statutes if they share fundamental characteristics, noting the appellant's criminal history as decisive evidence of habitual conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, particularly when the lower court correctly applied the principle that crimes of the same kind encompass offenses violating different statutes sharing fundamental characteristics.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code Habitual Offender Inadmissible Appeal Recidivism Statute Same Kind Crimes recidiva nell'infrazione altri reati precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
278166); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
278166); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMI ISKANDER nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Iskander Hammi, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha ribadito l'assenza della non abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, attesi i precedenti penali della stessa indole (tra cui tre condanne per furto, una per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) di cui è gravato il ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui per "reati della stessa indole devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (da ultimo, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.