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Ordinanza — n. 37050/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterative arguments and insufficient evidence regarding aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it contained only repetitive arguments and failed to provide new evidence. The appellant challenged the conviction for theft and attempted theft, specifically contesting the classification of the location as a public establishment and the assessment of the value of stolen goods. The court rejected these claims as merely reiterative of the second-instance judgment, which had already evaluated the facts and evidence thoroughly.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of repetitive arguments or fail to demonstrate a new factual basis that could alter the lower court's evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments theft conviction aggravating circumstances public establishment Cassa delle ammende procedural economy tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 56, 624, 625, nn.2 e 7 e 61, n.5 cod. pen.
Art. 62, n.4 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINI CESARE nato a TERAMO il 22/11/1983 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cesare Cimini ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 624, 625, nn.2 e 7 e 61, n.5, cod.pen.. I motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativi di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Specificamente, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, alla luce del documentato scassinamento del distributore di bevande oggetto della condotta così come è meramente oppositivo il motivo inerente alla natura di stabilimento pubblico del luogo in cui è stata commessa la condotta, in ordine alla quale il Collegio ha rilevato come lo stabile al cui interno è avvenuto il fatto fosse di proprietà comunale e temporaneamente gestito da terzi.

Di rango meramente reiterativo è anche il motivo attinente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen.; in relazione alla quale la Corte ha argomentato, con motivazione non valutabile in questa sede in punto di fatto e con modalità non manifestamente illogiche, che il valore complessivo dei beni oggetto della tentata sottrazione non poteva essere ritenuto di particolare tenuità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore L