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Ordinanza — n. 37049/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft charges, ruling arguments were repetitive and legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Aldo Canali's appeal against his theft conviction inadmissible. Canali argued for contradictions in the lower court's reasoning regarding non-punishability and recidivism, but the court found these arguments based on distinct legal premises. The court rejected the appeal as merely reiterative of already examined points and ordered Canali to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 624, 625 c.p.; The appeal is inadmissible when arguments are manifestly unfounded or merely reiterative of points already adequately examined by the territorial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative argument rejection theft conviction appeal recidivism exclusion procedural costs award furto di lieve entità furto aggravato licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 62 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini
Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano
Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv.
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI LORENZO ALDO nato a MONZA il 07/08/1968 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lorenzo Aldo Canali ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 99, comma quarto, 624 e 625, n.7, cod.pen., depositando successiva memoria difensiva. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. in rapporto alla contemporanea esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato, fondandosi i due istituti su presupposti diversi; avendo la Corte preso atto della non valutabilità del reato in questione come sintomo di accresciuta pericolosità sociale ma avendo preso atto dei numerosi precedenti dell'imputato al fine di ritenere il requisito ostativo dell'abitualità.

Il motivo riguardante l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.625, n.7, cod.pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale, conformemente al principio in base al quale l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913;

Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774). E' manifestamente infondato anche il motivo attinente all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen., pure reiterativo di argomentazione già presa in esame dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto non tenue il pregiudizio patrimoniale arrecato ed essendo non rilevante il dato della immediata restituzione del bene in prossimità dell'evento, trattandosi di un post factum non valutabile (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estenso