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Ordinanza — n. 37048/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for manifestly unfounded grounds and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Sergio Mugheddu's appeal against his criminal conviction inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant challenged the sentence length and the denial of generic mitigating factors, arguing for a new evaluation of penalty congruity and positive personal elements. The court rejected these claims, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the absence of positive evidence precludes granting mitigating benefits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the sentencing discretion or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if manifestly unfounded, as the trial judge's factual assessment remains non-reviewable in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review generic mitigating circumstances conditional sentence suspension procedural time limits guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. d, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod.pen
art. 133 cod. pen
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGHEDDU SERGIO nato a GHILARZA il 14/11/1994 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sergio Mugheddu ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lette, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I motivi di ricorso, attinenti alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, quindi, si verte in un caso in cui non è necessaria specifica motivazione in considerazione dell'irrogazione di una pena inferiore rispetto alla media edittale (mesi otto di arresto) In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va altresì ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto del carattere meramente oppositivo delle argomentazioni spiegate dal ricorrente e della carenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.Il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile per aspecificità estrinseca, non contenendo lo stesso alcuna effettiva contestazione delle argomentazioni spiegate dalla Corte territoriale; nella parte in cui la stessa ha richiamato la prognosi negativa sul pericolo di recidivanza effettuata dal giudice di primo grado.

Manifestamente infondato, infine, è il motivo attinente alla richiesta applicazione retroattiva dell'art.344-bis cod.proc.pen. in riferimento alla durata del giudizio di appello, trattandosi di disposizione processuale per la quale si applica il principio tempus regit actum. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Co