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Ordinanza — n. 37047/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism regarding aggravating circumstance perfection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Pellegrino inadmissible because it failed to provide a specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for the perfection of an aggravating circumstance related to driving under the influence, but the court noted his submission merely acknowledged facts already established by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the procedural requirement of challenging the specific legal arguments used by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a specific criticism of the lower court's reasoning, as the appellant must demonstrate how the decision contradicts established legal principles or facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism aggravating circumstance driving under influence procedural dismissal incidente stradale gravità dell'infortunio infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto
Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero
253734; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv.
Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro
264419); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv.
Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli
Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv.
Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani
275872), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO PAOLO nato a ALBANO LAZIALE il 09/12/1981 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Paolo Pellegrino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.187, commi 1, 1- bis e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di ricorso, attinente al perfezionamento della circostanza aggravante prevista dal citato comma 1-bis è inammissibile, in quanto non contenente un'effettiva censura rispetto alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale. Difatti, nella formulazione del motivo, lo stesso ricorrente ha dato e atto della collisione della vettura condotta dall'imputato contro un antistante marciapiede, elemento idoneo comunque a perfezionare la contestata aggravante.

A tale proposito - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209;

Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872), rimanendo quindi escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere esten