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Ordinanza — n. 37046/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual revision and reiterating arguments already made.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it sought an impermissible revision of the trial court's factual findings regarding the aggravating circumstance. The appellant argued that the acquittal of one co-defendant should have prevented the application of the specific aggravating provision, but the court noted the evidence clearly identified three individuals involved. Consequently, the court rejected the request to revisit the evidence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented or attempts to provoke a non-allowed revision of the material evidence already evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual revision aggravating circumstance reiterative arguments procedural costs Cassation procedure joint offenders concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625, n. 5 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTA ESPOSITO ANTONIO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 18/02/1969 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Antonio Agresta Esposito ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.110, 624- bis e 625, nn.2 e 5, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello con specifico riferimento al perfezionamento dell'aggravante di cui all'art.625, n.5, cod.pen..

Avendo la Corte territoriale congruamente dato atto delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali gli operanti avevano dichiarato di avere visto inequivocabilmente tre persone "armeggiare intorno al compendio del furto consumato", identificando gli stessi come gli autori del fatto appena compiuto e rimanendo quindi non rilevante - ai fini dell'integrazione dell'aggravante - l'intervenuta assoluzione di uno dei tre imputati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am