Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding issues not raised in first instance and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing arguments concerning the alteration of drug states and defense guarantees because they were not raised during the appeal phase. The court also rejected the challenge to the sentence's gradation, noting that sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be re-evaluated in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Arguments regarding procedural nullities not raised in the appeal or challenges to the discretionary sentencing power are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal procedural nullity sentencing discretion drug possession offense cassation review limits dipendenza da sostanze stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 114 disp. att., cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 132, 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA DOMENICO nato a NAPOLI il 17/12/1991 avverso la sentenza del 08/11/2004 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Domenico Viola ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I primi due motivi, attinenti alla sussistenza dello stato effettivo di alterazione da sostanze stupefacenti e alla dedotta violazione delle garanzie difensive previste dall'art.114 disp.att., cod.proc.pen., devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto attinenti a questioni non sollevate in sede di atto di appello; ricordando che la nullità sanzionata dal citato art.114 disp.att., cod.proc.pen. configura una nullità a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023) Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione pari al minimo edittale, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle