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Ordinanza — n. 37044/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting prescription and evidence re-evaluation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Castellano inadmissible regarding both the statute of limitations and the evidentiary assessment. The appellant argued for prescription based on the specific nature of the crime and challenged the reliability of the victim's photographic identification. The court rejected these claims, affirming that recidiva affects prescription terms and that the lower court's evaluation of the victim's identification was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.; The repeated recidiva circumstance extends both the minimum and maximum prescription periods without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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statute of limitations recidiva specifica theft conviction ne bis in idem evidentiary assessment Cassazione appeal procedural inadmissibility identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Sul punto, va difatti richiamato il consolidato principio in base al quale la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Zolotoukhine c. Russia, Corte EDU, 10 febbraio 2009
Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1989 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Castellano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.624-bis cod.pen.. Il primo motivo di ricorso, attinente alla maturata prescrizione del reato, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, in considerazione del riconoscimento della contestata recidiva specifica e infraquinquennale. Sul punto, va difatti richiamato il consolidato principio in base al quale la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello; rilevando che la Corte - con valutazione non manifestamente illogica e non tangibile in questa sede - ha dato atto dell'attendibilità complessiva dell'individuazione fotografica dell'imputato avvenuta nell'immediatezza del fatto da parte della persona offesa..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell