Italian Court dismisses appeal against traffic offense conviction for inadmissible arguments and lack of mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Romano's appeal against his traffic offense conviction inadmissible. Romano argued for a factual re-evaluation of evidence and the granting of generic mitigating circumstances, but the court found his claims repetitive and unsupported by positive elements. The court upheld the lower court's decision based on the absence of positive factors required by post-reform law and the defendant's lack of a driver's license and alcohol intoxication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals containing only requests for a non-consented re-evaluation of facts or lacking positive elements for mitigating circumstances are inadmissible, as the merit court's factual assessment is non-appealable unless contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/12/1967 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonio Romano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen.. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello; rilevando che la Corte - con valutazione non manifestamente illogica e non tangibile in questa sede - ha dato atto dell'attendibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del p.m. in punto di ricostruzione del sinistro, anche alla luce degli elementi raccolti dagli operanti di p.g. e tanto in ordine alla riconducibilità del medesimo a una invasione di carreggiata operata dall'imputato e che aveva determinato un urto frontale con la vettura condotta dalla persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche in considerazione della particolare gravità del fatto, commesso dall'imputato in assenza della patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa