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Ordinanza — n. 37040/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to lawyer's withdrawal of appeal, resulting in costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the appeal. The appellant, Matteo Besozzi, had been convicted under specific provisions of Legislative Decree 285/1992, but the procedural bar was triggered by the lawyer's action. Consequently, the court ordered Besozzi to pay procedural costs and a monetary fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the defense counsel withdraws the appeal, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lawyer withdrawal of appeal procedural costs order monetary fine imposition defense counsel authority procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedura di ricusazione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESOZZI MATTEO nato a NOVARA il 28/05/1967 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Matteo Besozzi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., essendo pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, munito della necessaria procura speciale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La Pre