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Ordinanza — n. 37039/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inherent lack of specificity regarding the grounds of the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Walid Motrani inadmissible due to an inherent lack of specificity in the grounds raised. Motrani argued that the appellate court failed to adequately explain the factual and legal reasons for confirming his conviction under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the appellate court sufficiently referenced the first-instance judgment to justify its decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as generic objections to the exposure of reasons do not constitute a valid challenge when the lower court's decision is adequately supported by reference to the prior judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity criminal procedure appellate review inherent defect spending costs conviction confirmation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.6 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTRANI WALID (CUI 064KXKQ) nato il 20/10/1998 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Walid Motrani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.6, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca. Difatti, il ricorrente ha genericamente contestato la sentenza di appello sulla base della dedotta mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della condanna; ragioni invece adeguatamente esposte dalla Corte territoriale anche mediante consentito richiamo per relationem al contenuto della sentenza di primo grado Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La Psidente