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Ordinanza — n. 37034/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal sentencing balance as discretionary merit judgment properly reasoned.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37034/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 99, 624, and 625 of the Penal Code. The appellant argued for a better balance between generic mitigating circumstances and aggravating factors like recidivism, but the Court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge. The decision rests on the principle that such evaluations are non-appealable in cassation if congruently motivated according to Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the power of evaluation reserved to the judge of the merits and is unappealable in cassation, provided it is congruently motivated.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion recidivism aggravation mitigating circumstances judicial evaluation power cassation inadmissibility Article 133 Penal Code procedural costs sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma quarto, cod. pen.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, n.2, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Riccardo Cacici ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.99, comma quarto, 624 e 625, n.2, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, tra cui la recidiva, è manifestamente infondato. Dovendosi ricordare, sul punto, che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02); nel caso di specie, la Corte ha, peraltro, ampiamento motivato sull'argomentazione difensiva già proposta in sede di atto di appello operando una valutazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e della non positiva condotta tenuta successivamente al reato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore L