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Ordinanza — n. 37033/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for office-prosecutable offense and improper attempt perfection argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37033/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Salvatore Facci and Jonathan Pescini inadmissible regarding their conviction for attempted theft. The appellants argued a violation of procedural rules concerning the lack of a private complaint and the perfection of the attempt, but the court found these arguments manifestly unfounded. Since the underlying crime is prosecuted ex officio and the attempt argument was correctly rejected under specific procedural articles, the appeal was dismissed and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett.c), in rapporto all'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.; Art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen.: An appeal contesting the lack of a private complaint is inadmissible for office-prosecutable offenses, and arguments regarding the perfection of an attempt are inadmissible if the attempt was not perfected.

Parole chiave

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office-prosecutable offense private complaint requirement perfection of attempt criminal appeal inadmissibility procedural violation argument perseguimento penale per truffa tentato furto crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett.c), in rapporto all'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.
Art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FACCI SALVATORE CUI OODG6QK nato a PISTOIA il 14/03/1974 PESCINI JONATHAN CUI 04B9T22 nato a PISTOIA il 17/03/1991 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Facci e 3onathan Pescini hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 56, 624-bis, 625, nn.2 e 5 cod.pen. Il motivo di ricorso, teso a contestare una violazione del disposto degli artt. 591, comma 1, lett.c), in rapporto all'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la contestazione in ordine alla deduzione - esposta in sede di atto di appello - inerente alla mancanza di querela è palesemente inammissibile, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio; mentre quella riguardante il perfezionamento del tentativo è stata correttamente ritenuta inammissibile in rapporto al disposto dell'art.581, comma 1-bis, cod.proc.pen..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigl