Italian Court dismisses appeal against conviction for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Allaman Salkurti inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the court noted that post-2008 reforms require positive evidence beyond mere lack of prior convictions. The appellate court's factual assessment regarding the absence of such elements was deemed non-appealable in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge's decision to deny generic mitigating circumstances is non-appealable if based on a non-contradictory factual finding of absent positive elements, where even a single relevant factor may suffice to exclude the benefit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKURTI ALLAMAN nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Allaman Salkurti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per numerose ipotesi di reato di cui all'art.624- bis cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche alla luce della pluralità dei fatti contestati.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d