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Ordinanza — n. 37031/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling explicit 'denuncia-querela' label satisfies prosecution requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Stefano Peletti inadmissible, upholding his conviction for theft and related offenses. Peletti argued the prosecution lacked necessary conditions, but the court found the police report explicitly labeled a 'denuncia-querela' with the victim's declaration of pursuing legal effects. Relying on established jurisprudence and the principle of favor querelae, the court determined the explicit qualification was sufficient to validate the prosecution, thereby rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The explicit qualification of a police report as a 'denuncia-querela' with the victim's declaration of pursuing legal effects satisfies the requirement for a valid private prosecution, rendering the absence of specific sacramental formulas unnecessary.

Parole chiave

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private prosecution requirement denuncia-querela validity favor querelae principle theft conviction appeal procedural admissibility pene e misure permesso di promuovere un procedimento penale pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016
Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv.
Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019
268201; Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep.
Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025
278034); rilevando, altresì, che l'istanza punitiva non richiede l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELETTI STEFANO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 09/10/1980 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stefano Peletti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.624, 625, nn.4 e 8- ter, 61, n.5 e 625, comma 2, cod.pen.. I due motivi di ricorso, unitariamente esaminabili e attinenti alla dedotta assenza della necessaria condizione di procedibilità, sono manifestamente infondati. Risulta difatti, dalla lettura dell'atto di denuncia, che lo stesso era stato espressamente intitolato come "denuncia-querela" e che la persona offesa aveva dichiarato di proporla "per ogni effetto di legge"; dovendosi quindi richiamare la lettura giurisprudenziale in base alla quale ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela", cui deve ritenersi equipollente il riferimento a "ogni effetto di legge" (cfr.

Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201; Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034); rilevando, altresì, che l'istanza punitiva non richiede l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec