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Ordinanza — n. 37030/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against substitution of detention with public work, citing mandatory sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to substitute detention with public work. The appellant argued this sanction application was flawed, but the court found the reasoning based on statutory criteria to be non-reviewable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 58 L. 689/1981; Art. 133 c.p.: The judge is bound by statutory criteria when substituting detention with public work, rendering a adequately motivated decision immune from cassation review.

Parole chiave

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substitution of detention public work penalty non-reviewable discretion mandatory sentencing criteria inadmissible appeal motivo della detenzione spese di detenzione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett.c), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 58 della L. 24 novembre 1981, n.689
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ER RAGOUBI MOHAMMED nato il 15/12/1981 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mohantd Er Ragoubi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato. Difatti, in relazione al disposto dell'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice - nel disporre la sostituzione della pena detentiva già inflitta in primo grado - ha operato una valutazione sinottica, non sindacabile in questa sede, tra i precedenti dell'imputato e l'esito positivo di una precedente sostituzione disposta in sede di esecuzione in occasione di una precedente condanna.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La