Court dismisses appeal for attempted theft reclassification due to lack of evidence on continuous monitoring.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft rather than reclassifying it as completed theft. The appellant argued for a change in legal characterization, but the court found no evidence of continuous monitoring or surveillance that would prevent the consummation of the crime. Consequently, the conviction for attempted theft stands, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; In cases of attempted theft where continuous monitoring or surveillance is alleged, the absence of concrete proof of such monitoring prevents the crime from being classified as consummated, maintaining the status of attempted theft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPA PAOLO nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Paolo Coppa ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente a riproporre una, non consentita, revisione in fatto delle deduzioni spiegate dai giudici di merito sul punto. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio in base al quale in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.
U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato come non vi fosse prova del dato del costante monitoraggio della condotta ascritta, anche in quanto non risultava che vi fosse concretamente - al momento del fatto e mancando la prova positiva sul punto - un soggetto addetto al sistema di videosorveglianza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il C glie sten