Attempted theft conviction upheld; claim of attempted theft conversion dismissed as factually unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued for a reclassification of the crime, but the court found the territorial court correctly applied the principle that possession is established once the thief acquires full control, even if briefly interrupted by police monitoring. Consequently, the conviction for attempted theft was maintained, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n.5; Art. 624-bis; Art. 625, nn.5; Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of theft is consummated when the perpetrator acquires full, autonomous, and effective control over the stolen goods, even if briefly interrupted by police monitoring, provided the victim or their agents did not prevent this possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YOUNES YAHIA nato il 18/02/1980 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Yahia Ben Younes ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 61, n.5, 624-bis e 625, nn.5, cod.pen. nonché per quello previsto dall'art.648 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente e argomentata applicazione del principio di diritto in base al quale integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (da ultima, Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo Izet, Rv. 288010); come avvenuto nel caso di specie in cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità dei beni sottratti e, in ogni caso, non era rimasto sotto il controllo degli operanti nella fase in cui si era introdotto all'interno dell'abitazione della persona offesa.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle