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Ordinanza — n. 37024/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; possession of property without legal title suffices for theft victim status and complaint filing rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two individuals against a lower court ruling that convicted them of theft. The appellants argued a lack of procedural standing, but the court held that possession, even without legal title or when acquired clandestinely, constitutes a protected legal interest. Consequently, the court affirmed that the security manager, as the holder of qualified custody, had legitimate standing to file a complaint, validating the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 624, nn. 2 e 5, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Possession of property, regardless of legal title or clandestine acquisition, protects the possessor's interest as a victim, granting them standing to file a complaint, including security managers holding qualified custody.

Parole chiave

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theft victim status possession without title qualified custody complaint filing rights security manager standing procedural admissibility criminal appeal dismissal furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 624, nn. 2 e 5, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAURATE CALIXTRO CRUX YESSENIA nato il 02/09/1995 CHAVEZ ESPINAL LIDIA JANETH nato il 02/11/1985 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Yessenia Maurate Calixtro Crux e Janeth Lidia Espinal Chavez hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati per il reato previsto dagli artt.110, 624, 625, nn.2 e 5, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta assenza della necessaria condizione di procedibilità, è manifestamente infondato. Difatti, la Corte ha fatto coerente applicazione del principio in forza del quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); essendo stata specificamente ritenuta titolare del potere di proporre querela anche la figura del responsabile della sicurezza dell'esercizio, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342). Ne consegue che, coerentemente, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la relativa legittimazione in capo al responsabile della sicurezza, anche se fisicamente non presente al momento del fatto.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am