Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks prohibited revision of evidence and re-evaluation of witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because it contained only impermissible requests to re-evaluate evidence and witness testimony already assessed by the lower courts. The appellant argued for a different interpretation of the testimonial evidence, but the court found this to be a prohibited revision of the factual record rather than a legitimate challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 56, 110, 624-bis, 625 c.p.: An appeal limited to requesting a re-evaluation of evidence or a revision of the factual findings already established by the court of first instance is inadmissible as it violates the principle of finality of judgments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICOLONE FRANCESCO DAVIDE nato a GELA il 13/05/1990 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Davide Scicolone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 110, 624-bis e 625, nn.2 e 5, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.
Difatti, il motivo si risolve in una - non consentita - richiesta di revisione del complesso materiale probatorio esaminato dai giudici di merito (attinenti, in particolare, agli esiti della prova testimoniale) e quindi a un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa del medesimo, analizzato dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tutto coerenti in ordine, in particolare, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale e all'individuazione operata dal teste oculare anche alla luce dei dati attinenti agli spostamenti tenuti dall'imputato per come risultanti dai dati di traffico dell'utenza telefonica.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Co