Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of contradictory reasoning regarding non-punishment exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Militi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Militi challenged a lower court conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, arguing the reasoning on the exclusion of punishability under Article 131-bis was contradictory. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the territorial court provided ample, well-founded reasoning based on the habitual nature of the conduct and the defendant's prior similar offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the reasoning on the exclusion of punishability is inadmissible if the lower court's decision is manifestly unfounded and sufficiently motivated regarding the habitual nature of the conduct and prior offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITI SALVATORE nato a CATANIA il 30/08/1969 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Salvatore Militi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione fondata, in relazione ai parametri ostativi previsti dal suddetto articolo, sull'abitualità della condotta, atteso che il ricorrente è gravato da precedenti, non risalenti nel tempo, attinenti a delitti della stessa indole (in conformità ai criteri dettati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Con g