Cassation appeal dismissed for reiterating rejected second-instance arguments without critical engagement with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without engaging critically with the original reasoning. The appellant argued for state of necessity and challenged the contradiction regarding non-punishability, but the court found these points unsupported by new evidence or analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds rejected in the second instance without confronting them critically with the arguments used in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIU SALVATORICA nato a LORETO il 22/12/1972 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Salvatorica Ruggiu ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 99, comma quarto, 624 e 625, n.7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, attinente al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di censura già spiegata in sede di appello e affrontata dalla Corte con articolata motivazione; ricordando che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è pure manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione fondata sull'oggettiva gravità del fatto e sulla conseguente non tenuità dell'offesa al bene giuridico protetto, senza che possa in alcun modo dedursi alcun travisamento delle risultanze istruttorie sul punto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28