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Ordinanza — n. 37017/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for theft and fraud, citing judicial discretion and procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37017/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The appellant argued for a new evaluation of the penalty and the value of stolen goods, but the court noted the latter argument was not raised during the appeal phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The sentencing discretion of the trial judge is exclusive in cassation proceedings, and new arguments regarding evidence value or sentencing must have been presented in the appeal stage to be admissible.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing inadmissible appeal procedural bar evidence theft fraud penalty cassation review limits adeguamento della pena truffa aggravata pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna de±10 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGGAR ESSADEK nato il 08/01/1972 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Essadek Baggar ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 cod.pen.. I due motivi di ricorso, entrambi attinenti alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede (e immuni dal denunciato vizio di carenza grafica della motivazione), la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della pena - per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla ritenuta recidiva - inferiore rispetto alla media edittale.

In ordine alle considerazioni spiegate nel secondo motivo e attinenti al dedotto travisamento della prova testimoniale in relazione al concreto valore economico dei beni, va altresì rilevato che tale censura non era stata proposta in sede di atto di appello, essendo quindi questa non esaminabile nella presente sede ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna de±10 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore