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Ordinanza — n. 37016/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37016/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Viviana Rosvato's cassation appeal inadmissible regarding the sentencing calculation for crimes under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's congruity, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The assessment of the penalty is a matter of discretionary power for the court of first instance, making a cassation challenge to the congruity of the sentence inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility penal code provisions judicial review limits procedural costs sanzioni penali gravità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSVATO VIVIANA nato a TARANTO il 24/01/1990 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Viviana Rosvato ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede (e immuni dal denunciato vizio di carenza grafica della motivazione), la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione - a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti - comunque prossima rispetto al minimo edittale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La Pre