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Ordinanza — n. 37015/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain penalty proportionality under Art. 610, c. 5bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the sentence's proportionality and alleged a violation of the law regarding penalty determination. The court ruled that under the plea bargain regime, appeals contesting only the proportionality of the agreed sentence are strictly prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals against the application of the sentence are inadmissible if they merely contest the proportionality of the agreed penalty, as such challenges are limited to cases of illegal sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty proportionality inadmissibility Cassation procedure Art. 610 c.p.p. revisione della sentenza penale motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASLI SOUFIANE nato il 12/07/1998 avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Soufiane Ouasli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624-bis, 625, n.5 e 61, n.7, cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla congruità della pena irrogata e alla dedotta violazione dell'art.133 cod.pen..

Peraltro, sulla base del disposto dell'art.448, comma 2 -bis cod.proc.pen., in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge sotto il profilo della determinazione della pena è limitato ai soli casi di pena illegale, con la conseguenza che sono inammissibili i motivi con cui si tenda a contestare la sola congruità della pena finale reciprocamente concordata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La PresflJpt