Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37014/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37014/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONOCE MARIA GIUSEPPA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 08/08/1968 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Maria Giuseppa Lonoce ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.4 del d.lgs. n.74/2000, depositando successiva memoria difensiva. Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è manifestamente infondato. Difatti, in relazione al disposto dell'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice - nel negare la sostituzione della pena detentiva - ha operato una valutazione, non sindacabile in questa sede, nella quale ha rilevato che la ricorrente era stata già condannata per due fattispecie contravvenzionali, in relazione alle quali il beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva spiegato alcuna effettiva valenza dissuasiva, ritenendo quindi inadeguata la sola sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37014/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione sostitutiva adeguamento della pena sanzioni pecuniarie pene condizionali alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONOCE MARIA GIUSEPPA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 08/08/1968 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Maria Giuseppa Lonoce ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.4 del d.lgs. n.74/2000, depositando successiva memoria difensiva. Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è manifestamente infondato. Difatti, in relazione al disposto dell'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice - nel negare la sostituzione della pena detentiva - ha operato una valutazione, non sindacabile in questa sede, nella quale ha rilevato che la ricorrente era stata già condannata per due fattispecie contravvenzionali, in relazione alle quali il beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva spiegato alcuna effettiva valenza dissuasiva, ritenendo quindi inadeguata la sola sanzione pecuniaria.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore L