Cassation court dismisses appeals as generic and reiterating lower court rejections without new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by the defendants inadmissible due to their generic nature. The defendants' arguments merely repeated those already rejected in the appellate court's decision without addressing the specific legal grounds used by the lower courts. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals that merely reiterate censure already rejected by the appellate court without engaging with the specific decisions of the lower court are inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICCOLINI RUNIO PETRONIO nato a MILANO il 02/09/1949 NUTINI SANDRA nata a FIRENZE il 18/09/1952 NUTINI CARLA nata a FIRENZE il 20/07/1954 NUTINI ANNA LUCIA nata a FIRENZE il 21/12/1958 CASATO GABRIO nato a FIRENZE il 10/11/1951 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di or sì del n giugno 2021 che aveva affermato la penale di responsabilità di Runio Petronio Niccolini, Sandra Nutini, Carla Nutini, Anna Lucia Nutini e Gabrio Casato per i reati di cui bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificati, a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che i tre motivi di ricorso degli imputati sono inammissibili per genericità, poiché essi si limitano a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello e rigettate, senza confrontarsi con le decisioni poste dalla Corte di merito a base del loro rigetto; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso