Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy conviction for raising inadmissible merit-based and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Venturini and Venturini inadmissible and ordered them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and questioned the lack of motivation regarding their liability and the aggravating circumstance of significant property damage. The court rejected these claims because the first appeal sought a substantive review of the trial record, which is prohibited, while the second appeal was unfounded as the aggravating circumstance was neither contested nor found by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Appeals challenging the substantive assessment of evidence or the lack of motivation for specific aggravating circumstances are inadmissible when they do not raise legitimate doubts about the correctness of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENTURINI STEFANIA nata a TORINO il 17/08/1974 VENTURINI MARIO nato a TORINO il 02/10/1948 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2023 che aveva affermato la penale di responsabilità di Stefania Venturini e Mario Venturini per i reati di cui bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificati, a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità, è inammissibile, perché volto a sollevare censure di merito ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati si dolgono dell'omessa motivazione in ordine all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato atteso che detta aggravante non è stata ritenuta e nemmeno contestata ai due imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso