Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of distinctive signs, upholding lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Melandri inadmissible, confirming his conviction for the crime of illegal possession of distinctive signs. The appellant argued the mere detention of signs was harmless, but the court found this claim manifestly unfounded based on prior reasoning. The court further rejected the second ground regarding mitigating circumstances, affirming that appellate review does not require the lower court to consider every favorable element, only those deemed decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 497-ter cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's factual findings on criminal liability and the application of general mitigating circumstances are not contradicted and are sufficiently motivated by reference to the most relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELANDRI GIANCARLO nato a IMPERIA il 04/11/1958 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno dell'i dicembre 2020 che aveva affermato la penale di responsabilità di Giancarlo Melandri per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'inoffensività della mera detenzione dei segni distintivi, è manifestamente infondato per le ragioni già indicate dalla Corte di merito; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha specificamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci