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Ordinanza — n. 37006/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and unsupported arguments on statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Noemi Peritore inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that her spontaneous statements to judicial police were unusable, but the court rejected this claim as too generic without specific identification of affected acts. Furthermore, the court found the remaining arguments regarding sentencing and general mitigating circumstances manifestly unfounded based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the appellant fails to specify the procedural acts affected by the alleged defect and demonstrate their decisive impact on the conviction.

Parole chiave

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inadmissibility genericity spontaneous statements police general mitigating circumstances appeal procedural rules court costs criminal falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Art. 133, c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERITORE NOEMI nata a GELA il 21/07/1999 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 4 aprile 2024 che aveva affermato la penale di responsabilità di Noemi Peritore per il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta la inutilizzabilità delle proprie spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, è inammissibile per genericità, atteso che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), mentre la ricorrente non ha assolto tale onere; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello ampiamente motivato su entrambi i profili indicati nel motivo di ricorso; - che il terzo motivo risulta manifestamente infondato per le ragioni già correttamente indicate nella sentenza impugnata; - che anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha specificamente motivato facendo riferimento alla gravità del reato (vedi penultima pagina della sentenza di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.