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Ordinanza — n. 37005/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37005/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VITTORIO nato a PALERMO il 09/03/1957 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; rd, - con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 6 aprile 2021 che aveva affermato la penale di responsabilità di Vittorio Di Maio per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che, poiché egli, quando ha reso ai carabinieri false generalità, era in possesso della carta di identità, il reato andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen., ed il secondo motivo, con il quale l'imputato sostiene che la motivazione della sentenza, laddove si afferma che, essendo le false generalità state riportate in un atto pubblico, il reato non potrebbe in alcun modo essere riqualificato ai sensi della disposizione appena citata, sarebbe illogica, sono inammissibili per genericità, poiché non si confrontano con le argomentazioni, giuridicamente corrette, della decisione di secondo grado; - che il terzo motivo di ricorso, volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che correttamente il Giudice di appello ha evidenziato la particolare gravità del reato, commesso dall'imputato per sottrarsi alle sue responsabilità dopo essere stato arrestato per furto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che, poiché egli, quando ha reso ai carabinieri false generalità, era in possesso della carta di identità, il reato andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen., ed il secondo motivo, con il quale l'imputato sostiene che la motivazione della sentenza, laddove si afferma che, essendo le false generalità state riportate in un atto pubblico, il reato non potrebbe in alcun modo essere riqualificato ai sensi della disposizione appena citata, sarebbe illogica, sono inammissibili per genericità, poiché non si confrontano con le argomentazioni, giuridicamente corrette, della decisione di secondo grado; - che il terzo motivo di ricorso, volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che correttamente il Giudice di appello ha evidenziato la particolare gravità del reato, commesso dall'imputato per sottrarsi alle sue responsabilità dopo essere stato arrestato per furto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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uso di false generalità documenti d'identità identificazione credibile uso di un documento falso altri reati contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 6 aprile 2021 che aveva affermato la penale di responsabilità di Vittorio Di Maio per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 496 cod. pen
pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che, poiché egli, quando ha reso ai carabinieri false generalità, era in possesso della carta di identità, il reato andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VITTORIO nato a PALERMO il 09/03/1957 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; rd,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 6 aprile 2021 che aveva affermato la penale di responsabilità di Vittorio Di Maio per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che, poiché egli, quando ha reso ai carabinieri false generalità, era in possesso della carta di identità, il reato andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen., ed il secondo motivo, con il quale l'imputato sostiene che la motivazione della sentenza, laddove si afferma che, essendo le false generalità state riportate in un atto pubblico, il reato non potrebbe in alcun modo essere riqualificato ai sensi della disposizione appena citata, sarebbe illogica, sono inammissibili per genericità, poiché non si confrontano con le argomentazioni, giuridicamente corrette, della decisione di secondo grado; - che il terzo motivo di ricorso, volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che correttamente il Giudice di appello ha evidenziato la particolare gravità del reato, commesso dall'imputato per sottrarsi alle sue responsabilità dopo essere stato arrestato per furto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d