Ordinanza — n. 36992/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 31 maggio 2022, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Vettori per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il ricorso è estremamente generico e comunque il trattamento sanzionatorio risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello, che ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento al grave precedente penale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 36992/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il ricorso è estremamente generico e comunque il trattamento sanzionatorio risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello, che ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento al grave precedente penale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 31 maggio 2022, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Vettori per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il ricorso è estremamente generico e comunque il trattamento sanzionatorio risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello, che ha negato l'applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento al grave precedente penale dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/