Cassation court dismisses appeals against second-instance criminal judgment regarding private violence and procedural irregularities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by De Luca and Masullo inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of the first-instance judgment. The defendants argued that the court failed to notify subsequent procedural adjournments, but the court rejected this claim based on pandemic-era rules allowing unattended hearings where written conclusions were already filed. Furthermore, the court dismissed the complaint regarding civil costs as generic and lacking specific legal or factual grounds, resulting in the dismissal of the appeals and an order for the defendants to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appeals based on the failure to notify procedural adjournments in second-instance criminal proceedings are inadmissible when the hearing was conducted without oral participation and parties had submitted written conclusions, and that cost complaints lacking specific legal or factual support are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA ADRIANO nato a MORRA DE SANCTIS il 24/04/1960 MASULLO TIZIANA nato il 12/11/1967 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Concetta Ruberto, Avv. Olindo Paolo Preziosi, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di Adriano De Luca e Tiziana Masullo in ordine al reato di violenza privata e li aveva condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale gli stessi ricorrenti ammettono che il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione cartolare del giudizio di appello del 28 aprile 2023 è stato ritualmente notificato, ma si dolgono dell'omessa notificazione dei successivi rinvii del processo sino all'udienza del 4 febbraio 2025, in cui veniva emesso e notificato ai ricorrenti il dispositivo della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che, nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, dep. 07/04/2022, Chiarelli, Rv. 282870) ed il medesimo principio è operante nel caso di specie, in cui era stata fissata l'udienza per la trattazione cartolare e non vi è stata richiesta di trattazione orale; - che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, è da ritenersi inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che nel caso di specie la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte ci