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Ordinanza — n. 36986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against criminal convictions for complicity in war crimes, citing procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued against a lower court ruling that partially acquitted one co-defendant due to death while maintaining liability for others based on specific war crime statutes. The court rejected these arguments as merely reproducing previously rejected grounds and failing to engage with the appellate judgment's reasoning, ultimately upholding the convictions.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.: Appeals that merely reproduce previously rejected grounds without engaging with the appellate court's reasoning are inadmissible, and requests for generic mitigation based solely on uncharged conduct are unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural defects war crimes complicity generic mitigation procedural costs appellate review statutory provisions bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTO DI PERTA ROSA nato a NAPOLI il 27/03/1966 PERROTTA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/12/1992 PERROTTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/12/1990 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Curatela Fallimentare Caseificio La Varcaturese, Avv. Giovanni Paolo Picardi, che ha rassegnato conclusioni scritte;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Mario Perrotta in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte del reo, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di Rosa Scotto Di Perta, Salvatore Perrotta e Vittoria Perrotta, con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216 n. 1 e n. 2, 223, secondo comma, e 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e gli stessi erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, secondo, terzo e quarto motivo dei ricorsi dei tre imputati, risultano inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Giudice di appello e i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; inoltre, tali motivi di ricorso si limitano a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che il quinto motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, risulta essere inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato da parte del Giudice di appello, mentre la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, basata esclusivamente sulla incensuratezza degli imputati, risulta manifestamente infondata alla luce del disposto dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che, avendo la parte civile fatto pervenire la sua memoria solo in data 30 settembre 2025 e quindi tardivamente, la stessa non ha svolto attività difensiva che possa essere utilmente valutata, cosicché non può pronunciarsi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali (vedi Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.