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Ordinanza — n. 36984/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claim that trademark falsity requires consumer deception rather than grossness of the mark itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaw Seck inadmissible, upholding his conviction for the crime of counterfeiting under Article 474 of the Penal Code. The defendant argued that the lack of labels rendered the act innocent, but the court held that the statute protects public faith, not consumer choice. Consequently, the court ruled that grossness depends on the deceptive nature of the mark itself, not external sales circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 474, comma 2, cod. pen.; The crime of counterfeiting requires the mark to be grossly false based on its inherent deceptive capacity, not the absence of labels or consumer protection concerns.

Parole chiave

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counterfeiting crime gross falsification public faith protection criminal appeal inadmissible trademark deception marchi ingannevoli contraffazione di merci marchio di qualità

Disposizioni normative citate

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Art. 474, comma 2, cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di Ndiaw Seck per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
255933 - 01); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
art. 474 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di Ndiaw Seck per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye
Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye
(Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK NDIAW nato il 02/03/1970 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di Ndiaw Seck per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, come afferma consolidata giurisprudenza di legittimità e come già sottolineato dal Giudice di appello, ai fini della contraffazione grossolana non rileva la mancanza di etichette, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, cosicché, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01) e la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933 - 01); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci