Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36983/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for mere complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Caporiccio inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant complained about the specific intent finding and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62, Section 4 of the Penal Code. The court rejected these arguments because they constituted mere grievances without legal foundation and were already adequately motivated in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the absence of specific statutory mitigating circumstances are inadmissible when the lower court has provided adequate reasoning for its punitive treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility specific intent fraud mitigating circumstance denial penal code article 62 legal costs award bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62 n.4 c.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
e della sospensione della pena, è inammissibile, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sul trattamento punitivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORICCIO PAOLO nato a FONDI il 27/07/1961 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 aprile 2024 del Tribunale di Latina , che aveva affermato la responsabilità di Paolo Caporiccio per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva e l'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicando altresì le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo pari alla durata della pena principale; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'elemento del dolo specifico risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della sospensione della pena, è inammissibile, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sul trattamento punitivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il