Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and procedural admissibility in fraud bankruptcy case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Parente inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for fraud bankruptcy. The appellant's arguments were rejected because three grounds lacked specificity, one was factually unsupported, and another was deemed generic under procedural law. Consequently, the appeal was dismissed, and Parente was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds or violating procedural rules are inadmissible, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE ALESSANDRO nato a MACERATA il 26/04/1974 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 8 maggio 2023 del Tribunale di Macerata, che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Parente in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta semplice patrimoniale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'imputato sono privi del requisito della specificità, nonché riproduttivi di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati da parte del Giudice di appello, che ha correttamente osservato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01); - che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato in quanto inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti; - che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata derubricazione ex art. 217 R.D. 267/1942 e mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec