Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for inadmissible factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bruno Fiorini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fiorini challenged his conviction for aggravated fraudulent bankruptcy, arguing the lower courts incorrectly applied the law and failed to establish a causal link between his withdrawals and the bankruptcy declaration. The court rejected these arguments, stating that appellate review cannot re-evaluate evidence or facts but only checks if the first instance's reasoning is plausible and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation's control of legality does not allow the re-evaluation of evidence or facts, limiting review to verifying the compatibility of the lower court's reasoning with common sense and plausible opinionability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINI BRUNO nato il 13/10/1956 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha riformato parzialmente, riducendo la pena, la sentenza del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Udine, che aveva affermato la penale responsabilità di Bruno Fiorini in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, unificati a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato di duole dell'erronea applicazione della legge penale contestando la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, è inammissibile in quanto si invoca una rivalutazione delle fonti probatorie, atteso che le doglianze del ricorrente si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745); - che laddove, con il medesimo motivo, il ricorrente deduce l'insussistenza del nesso causale tra le distrazioni è la bancarotta fraudolenta, il ricorso è manifestamente infondato in quanto risulta essere in contrasto la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo la quale non occorre un nesso causale tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così