Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated theft due to inadmissibility of re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Zurzolo inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for aggravated theft. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and procedural errors, but the court rejected these claims as impermissible in the stage of legal review. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or alleging lack of motivation are inadmissible in the stage of legal review, as the court cannot re-evaluate the probative sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZURZOLO MARIO nato a SAN VITO SULLO IONIO il 29/08/1953 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 novembre 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Zurzolo in ordine al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali l'imputato lamenta l'erronea valutazione degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen., nonché l'inosservanza delle norme processuali e la mancanza della motivazione, sono inammissibili in quanto in realtà volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0